Articolo 84 - Allegato 1 del Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141
Articolo 83Articolo 85
Versione
4 ottobre 2024
Art. 84.
Contrabbando di tabacchi lavorati

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:
a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' in ogni caso pari a euro 500;
b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' in ogni caso pari a euro 1.000.

Entrata in vigore il 4 ottobre 2024
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