Art. 83.
Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento
1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento
1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.