Articolo 32 del Regolamento per il servizio farmaceutico
Articolo 31Articolo 33
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29 novembre 1938
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18 febbraio 1972
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21 agosto 2013
Art. 32.

Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ((...))

Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio.

((La suddetta comunicazione deve essere trascritta)) in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale.
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
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