Articolo 23 del Regolamento per il servizio farmaceutico
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29 novembre 1938
Art. 23.

Quando in un comune nel quale non esistano esercizi in soprannumero alla pianta organica, si renda vacante una sede, gli altri farmacisti esistenti nel comune possono chiedere di trasferirvi il proprio esercizio.

Nel caso di accoglimento della domanda la farmacia, il cui titolare abbia ottenuto il trasferimento, sara' conferita mediante pubblico concorso, secondo le norme del presente regolamento.

Ove, pero', la farmacia da mettere a concorso si trovi in una sede in cui esistano di fatto piu' farmacie alle quali non sia stato possibile assegnare una sede distinta, il Prefetto stabilira' la nuova sede dell'esercizio da conferire in altra zona del comune, in rapporto agli effettivi bisogni dell'assistenza farmaceutica.
Entrata in vigore il 29 novembre 1938
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