Articolo 48 del Regolamento per il servizio farmaceutico
Articolo 47Articolo 49
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29 novembre 1938
Art. 48.

L'armadio farmaceutico, nei comuni dove funziona, dovra' essere rifornito dei medicinali dalla farmacia piu' vicina. La gestione di esso deve essere affidata al medico condotto.
Entrata in vigore il 29 novembre 1938
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