Art. 48.
L'armadio farmaceutico, nei comuni dove funziona, dovra' essere rifornito dei medicinali dalla farmacia piu' vicina. La gestione di esso deve essere affidata al medico condotto.
L'armadio farmaceutico, nei comuni dove funziona, dovra' essere rifornito dei medicinali dalla farmacia piu' vicina. La gestione di esso deve essere affidata al medico condotto.