Articolo 25 del Regolamento per il servizio farmaceutico
Articolo 24Articolo 26
Versione
29 novembre 1938
Art. 25.

Le domande relative ai trasferimenti di cui ai due articoli precedenti, debbono essere prodotte al Prefetto entro un termine perentorio fissato dal Prefetto stesso, con speciale avviso, che viene notificato al Sindacato provinciale dei farmacisti e pubblicato, per 15 giorni consecutivi, all'albo della prefettura e a quello del comune.

Le domande debbono essere corredate dei titoli e documenti che dimostrino nei richiedenti il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia nella nuova sede in cui dovrebbe essere trasferita, nonche', nel caso dell'art. 23, dei mezzi per pagare l'indennita' di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio gia' esistente.

Il Prefetto sentira' anche il parere del Sindacato provinciale dei farmacisti prima di emettere il provvedimento.
Entrata in vigore il 29 novembre 1938
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