Articolo 52 del Regolamento per il servizio farmaceutico
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29 novembre 1938
Art. 52.

Per le ispezioni, di cui all'articolo 111 e per quelle ordinarie, di cui all' art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie , spetta al farmacologo o al dottore di chimica e farmacia, o al dottore in farmacia, che secondo i casi assiste il medico provinciale, una indennita' giornaliera di L. 25 al lordo delle decurtazioni di legge oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Al medico provinciale ed eventualmente al segretario spettano, se del caso, le indennita' inerenti al grado.

Tali spese sono a carico del Ministero dell'interno.

Nella stessa misura si calcolano le spese per le ispezioni straordinarie, di cui all'art. 127 del citato testo unico delle leggi sanitarie , spese che il farmacista deve rimborsare, qualora il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente ai sensi dello stesso art. 127.
Entrata in vigore il 29 novembre 1938
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