Articolo 38 del Regolamento per il servizio farmaceutico
Articolo 37Articolo 39
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29 novembre 1938
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1 gennaio 2001
Art. 38.

I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialita' medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia.

I farmacisti richiesti di specialita' medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel piu' breve tempo possibile, purche' il richiedente anticipi l'ammontare delle spese di porto.

Hanno l'obbligo di spedire le ricette nel tempo strettamente necessario per eseguire magistralmente le preparazioni.

Qualunque ricetta deve essere firmata da un medico chirurgo o da un veterinario. ((I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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