Articolo 2 del Decreto 4 maggio 2007, n. 80
Articolo 1
Versione
8 luglio 2007
Art. 2. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili 1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 10, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i dati sensibili e giudiziari per i quali e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili, in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. I dati sensibili e giudiziari cosi' individuati sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
4. La comunicazione ed il raffronto sono ammessi esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e delle modalita' stabiliti dalla legge.
5. Non sono utilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
Entrata in vigore il 8 luglio 2007
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