Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11
Articolo 10Articolo 12
Versione
20 febbraio 1972
Art. 11.
Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) Ispettorati agrari compartimentali;
b) Ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona;
c) Ispettorati regionali delle foreste;
d) Ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste.
Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai comitati e alle commissioni esistenti in quanto attinenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.
Il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarieta' di struttura, inquadramento e reclutamento, e' impiegato dalle singole regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente