La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre ((1973)) di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.