Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 febbraio 1972
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Versione
19 agosto 1975
Art. 6.
Le funzioni amministrative relative alla concessione di prestiti e di mutui erogati con mezzi tratti da anticipazioni finanziarie dello Stato e che risultano trasferite alle regioni ai sensi del presente decreto, vengono esercitate dalle regioni medesime in applicazione delle norme che regolano il funzionamento dei fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208 , alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e agli articoli 12 , 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 .
((Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede, entro il mese di febbraio di ogni anno, al riparto delle disponibilita' finanziarie dei predetti fondi tra le varie regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale e ne da' loro comunicazione.
Lo stesso Ministro, d'intesa con quello per il tesoro, provvede, altresi', al riparto di ciascuna quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati, su proposta della regione da formulare entro un mese dal ricevimento della comunicazione relativa alla assegnazione di tale quota))
Restano invariate le competenze e le obbligazioni dei predetti istituti di credito per quanto concerne, rispettivamente, la erogazione dei prestiti e dei mutui nell'ambito delle assegnazioni disposte a loro favore ed il versamento delle somme riscosse e non riscosse dai concessionari dei prestiti e dei mutui sugli appositi conti correnti istituiti presso la Tesoreria dello Stato.
I comitati di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390 e all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1406 , sono soppressi.
Entrata in vigore il 19 agosto 1975
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