Art. 1.
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:
a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;
b) gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;
c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, lo impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;
d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attivita' dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;
e) l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attivita' sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;
f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;
g) gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprieta' coltivatrice;
h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonche' la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;
i) la costituzione di consigli di valle o di comunita' montane;
l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;
m) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lettera i);
n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attivita' silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilita', la indisponibilita' e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
o) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia;
p) l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;
q) gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;
r) le ricerche e informazioni di mercato, le attivita' promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale.
In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unita' fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e universita' agrarie che amministrano beni di uso civico ((; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuita' per condomini agrari e forestali))
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:
a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;
b) gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;
c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, lo impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;
d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attivita' dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;
e) l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attivita' sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;
f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;
g) gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprieta' coltivatrice;
h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonche' la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;
i) la costituzione di consigli di valle o di comunita' montane;
l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;
m) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lettera i);
n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attivita' silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilita', la indisponibilita' e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
o) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia;
p) l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;
q) gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;
r) le ricerche e informazioni di mercato, le attivita' promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale.
In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unita' fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e universita' agrarie che amministrano beni di uso civico ((; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuita' per condomini agrari e forestali))