Articolo 48 - Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato
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1 luglio 1924
Art. 48


( Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638 ).

Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761 , essere impegnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia e' proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

Entrata in vigore il 1 luglio 1924
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