( Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638 ).
Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761 , essere impegnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia e' proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.