( Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638 ; art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 ).
((Al principio di ogni anno sono designati, con decreto Reale, il presidente ed i consiglieri di ogni sezione, in modo pero' che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non piu' di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente))
Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.