Articolo 5 - Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 luglio 1924
Art. 5


( Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638 , art. 205 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ).

I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, ne' sospesi, ne' collocati a riposo d'ufficio, ne' allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1° Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;

2° Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermita' o per debolezza di mente, non siano piu' in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3° Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4° Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignita' del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il limite di eta' per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato e' fissato al compimento degli anni settanta.

Entrata in vigore il 1 luglio 1924
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