Articolo 14 - Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato
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1 luglio 1924
Art. 14


( Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638 ).

Il Consiglio di Stato:

1° Da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;

2° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Entrata in vigore il 1 luglio 1924
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