Articolo 25 - Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato
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1 luglio 1924
Art. 25


( Art. 21 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638 ).

Avuto il parere di una sezione, il ministro puo', salve le disposizioni dell'art. 33, richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.

Entrata in vigore il 1 luglio 1924
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