Articolo 19 - Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato
Articolo 18Articolo 20
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1 luglio 1924
Art. 19


( Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638 ).

A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, e' necessaria la presenza almeno della meta' del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

Entrata in vigore il 1 luglio 1924
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