Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino di un Paese terzo»: ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia;
b) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro;
c) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito;
d) «componenti della scorta»: ogni persona dello Stato membro richiedente che e' incaricata di accompagnare il cittadino di un Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti;
e) «transito per via aerea»: il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea.
a) «cittadino di un Paese terzo»: ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia;
b) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro;
c) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito;
d) «componenti della scorta»: ogni persona dello Stato membro richiedente che e' incaricata di accompagnare il cittadino di un Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti;
e) «transito per via aerea»: il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea.