Art. 1-quater. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2008, N.25 )) ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all' articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , assumono la denominazione di: "Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale", di seguito: "Commissioni territoriali".
Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all' articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , assumono la denominazione di: "Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale", di seguito: "Commissioni territoriali".