Articolo 62 del Decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375
Articolo 61Articolo 63
Versione
15 settembre 1988
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Versione
9 maggio 1998
Art. 62. (Norme abrogate) 1. I decreti ministeriali 30 agosto 1971, 14 gennaio 1972, 26 maggio 1975, 28 aprile 1976, 5 maggio 1983, 24 febbraio 1984, 10 aprile 1984, 11 febbraio 1985, 27 giugno 1986 e 7 aprile 1987, n. 151 , sono abrogati.
2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai decreti ministeriali suindicati per la violazione delle norme in essi contenute non ha piu' luogo, qualora, non sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ".
Entrata in vigore il 9 maggio 1998
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