Art. 31. (Superficie globale della rete di vendita per generi di largo e generale consumo) 1. Al fine di consentire e promuovere a norma dell'articolo 12, secondo comma, della legge un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive in conformita' alle esigenze dell'economia generale e del consumo, i piani comunali, tenendo conto della struttura distriburiva esistente e dello sviluppo di essa ritenuto opportuno, debbono determinare il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo distintamente per gli esercizi da autorizzare in base alla tabella VIII di cui all'allegato 5 al presente decreto e per gli altri esercizi. La detta distinzione dei limiti globali di superficie e' facoltativa nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti.
2. Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge, la determinazione del limite massimo della superificie globale di vendita va effettuata solo per l'apertura di nuovi esercizi.
3. Il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo per gli esercizi diversi da quelli della tabella VIII e' ripartito tra le specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle I, Ia, II, VI e IX.
4. Non possono essere previsti limiti massimi della superficie globale di vendita per esercizi diversi da quelli corrispondenti alle tabelle merceologiche indicate nei commi precedenti.
5. Per ogni esercizio della tabella VIII il limite di superficie indicato nell'autorizzazione e' unico per tutti i generi di largo e generale consumo.
6. Negli esercizi nei quali siano posti in vendita prodotti di largo e generale consumo congiuntamente ad altri prodotti, la superficie destinata ai primi non puo' essere, in nessun caso, superiore a quella per essi indicata nell'autorizzazione.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ".
2. Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge, la determinazione del limite massimo della superificie globale di vendita va effettuata solo per l'apertura di nuovi esercizi.
3. Il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo per gli esercizi diversi da quelli della tabella VIII e' ripartito tra le specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle I, Ia, II, VI e IX.
4. Non possono essere previsti limiti massimi della superficie globale di vendita per esercizi diversi da quelli corrispondenti alle tabelle merceologiche indicate nei commi precedenti.
5. Per ogni esercizio della tabella VIII il limite di superficie indicato nell'autorizzazione e' unico per tutti i generi di largo e generale consumo.
6. Negli esercizi nei quali siano posti in vendita prodotti di largo e generale consumo congiuntamente ad altri prodotti, la superficie destinata ai primi non puo' essere, in nessun caso, superiore a quella per essi indicata nell'autorizzazione.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ".