Articolo 48 del Decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375
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15 settembre 1988
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15 dicembre 1994
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9 maggio 1998
Art. 48. (Nulla-osta regionale) 1. La richiesta del nullaosta di cui agli artt. 26 e 27 della legge e' necessaria solo per gli esercizi di vendita al minuto, va effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione delle domande di apertura e va trasmessa dal sindaco alla giunta regionale unitamente a tali domande.
2. Ai fini del nullaosta regionale di cui all'art. 27 della legge, il sindaco trasmette alla giunta regionale tutte le domande di apertura di esercizi con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, purche' gli interessati abbiano i requisiti di legge.
3. Gli interessati inviano per conoscere alla giunta regionale copia delle domande presentate per l'apertura degli esercizi di cui agli articoli 26 e 27 della legge.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 384 .
5. Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al sindaco delle domande di apertura senza che la giunta regionale abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego del nullaosta, senza che il sindaco abbia adottato i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge, le dette domande si intendono respinte e si applica l'art. 28, ultimo comma, della legge.
6. Il consenso della regione richiesto dagli art. 26 e 27 della legge per l'impianto delle grandi strutture di vendita non e' richiesto ne' per il trasferimento di sede, ne' per l'ampliamento della relativa superficie di vendita, salvo che per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente siano raggiunti i limiti di cui agli articoli stessi.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ".
Entrata in vigore il 9 maggio 1998
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