Articolo 53 del Decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375
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15 settembre 1988
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28 gennaio 1997
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9 maggio 1998
Art. 53. (Spacci interni ed esercizio dell'attivita' commerciale in locali non aperti al pubblico) 1. La distribuzione di merci e di alimenti o bevande ai sensi dell'art. 34, primo comma, della legge e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo ed e' consentita solo per i prodotti di cui alle tabelle merceologiche I, VI, VII e IX e per gli articoli casalinghi. Tale limitazione merceologica non sussiste per gli spacci interni gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' alla sola condizione che provi la sua iscrizione nel registro o quella della persona preposta alla vendita nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge.
3. La somministrazione di alimenti o bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico non e' soggetta alle norme della legge e del presente decreto, ma solo a quelle di pubblica sicurezza, in quanto applicabili, e a quelle igienico-sanitarie.
4. Per le cooperative di consumo ed i consorzi di cui all'art. 34 della legge il rilascio dell'autorizzazione non e' subordinato all'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale ed alle limitazioni di carattere merceologico previste dal comma 1 del presente articolo, ne' alle norme e direttive previste dai piani comunali, purche' la vendita sia effettata esclusivamente in favore dei soci.
5. Chi venda i prodotti di propria produzione esclusivamente ai dipendenti o soci non e' soggetto alle norme della legge e del presente decreto.
6. Agli effetti della legge e delle relative norme di esecuzione, per "locali non aperti al pubblico" si intendono i locali l'accesso ai quali e' riservato a soggetti determinati.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 della legge, la disposizione di cui al comma 6 si applica anche per la vendita dei prodotti effettuata all'interno di strutture ricettive a favore dei soli alloggiati, fatti salvi l'art. 8, comma 3, e l'art. 28 del presente decreto; per la vendita dei prodotti, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio per automotoveicoli, effettuata nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzione audiovisive strettamente attinenti allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori. (7)
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 30 ottobre 1996, n. 683 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A parziale modifica di quanto previsto nell' articolo 53, comma 7, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 , nelle sale cinematografiche possono essere venduti o somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo, i seguenti prodotti:
a) stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale;
b) articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o a film di recente o prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione;
c) dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivati da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari; pastigliaggi;
d) bevande".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente in favore degli spettatori". --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ".
Entrata in vigore il 9 maggio 1998
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