Articolo 43 del Decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375
Articolo 42Articolo 44
Versione
15 settembre 1988
>
Versione
9 maggio 1998
Art. 43. (Ampliamento della superficie di vendita) 1. Nei casi in cui siano stabilite superfici di vendita minime, il titolare dell'esercizio gia' aperto che abbia una superficie di vendita inferiore ai minimi stabiliti ha diritto a continuare la sua attivita' nel locale e ad ampliare la superficie di vendita sino al raggiungimento dei limiti stessi, anche in deroga al limite massimo di superficie globale di vendita previsto per i generi di largo e generale consumo. Dell'effettuato ampliamento deve dare comunicazione al comune entro sessanta giorni.
2. Agli effetti dell'art. 24, secondo comma, della legge l'ampliamento che modifica le caratteristiche dell'esercizio e' quello che determina il raddoppio della superficie di vendita originaria dell'esercizio o, nella ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, della superficie di vendita minima stabilita.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al subentrante.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ".
Entrata in vigore il 9 maggio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente