Art. 58. (Modificazione delle tabelle merceologiche) 1. Le proposte di modificazione delle tabelle merceologiche sono deliberate dal consiglio comunale, sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge, e sono affisse all'albo comunale per non meno di quindici giorni.
2. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiede il parere della camera di commercio competente per territorio e tiene particolare conto del criterio prescritto dall'art. 37, secondo comma, della legge per la formazione delle tabelle merceologiche.
Puo' autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze e tradizioni locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate consuetudini.
3. In presenza delle condizioni previste nel comma 2 possono essere consentite, con la procedura di cui ai commi 1 e 2, tabelle per esercizi specializzati per la vendita del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli indicati nella tabella I di cui all'allegato 5 al presente decreto. Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I suddetta non hanno facolta' di vendere il latte fresco.
4. I comuni possono in alcun caso istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di applicazione del presente articolo.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ".
2. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiede il parere della camera di commercio competente per territorio e tiene particolare conto del criterio prescritto dall'art. 37, secondo comma, della legge per la formazione delle tabelle merceologiche.
Puo' autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze e tradizioni locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate consuetudini.
3. In presenza delle condizioni previste nel comma 2 possono essere consentite, con la procedura di cui ai commi 1 e 2, tabelle per esercizi specializzati per la vendita del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli indicati nella tabella I di cui all'allegato 5 al presente decreto. Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I suddetta non hanno facolta' di vendere il latte fresco.
4. I comuni possono in alcun caso istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di applicazione del presente articolo.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ".