Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96
Articolo 2
Versione
1 agosto 2007
Art. 3. Durata degli organismi e relazione di fine mandato 1. Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, hanno la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della solidarieta' sociale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 29, comma 2-bis, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi medesimi.
Nota all'art. 3:
- Per il testo vigente dell' art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 , con modificazioni, si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 1 agosto 2007
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