Articolo 7 del Decreto 28 aprile 2008, n. 99
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 giugno 2008
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Versione
30 giugno 2015
Art. 7. Requisiti di onorabilita' 1. Non puo' essere nominato attuario incaricato colui che:
a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) versi in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all' articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale , salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' assicurativa, bancaria, finanziaria, nonche' dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
d) sia stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 , come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 , ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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