Art. 16. Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi 1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' sostituito dai seguenti:
"989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacita' di autofinanziamento.".
"989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacita' di autofinanziamento.".