Articolo 16 del Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81
Articolo 15Articolo 17
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2 luglio 2007
Art. 16. Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi 1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' sostituito dai seguenti:
"989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacita' di autofinanziamento.".
Entrata in vigore il 2 luglio 2007
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