Articolo 4 del Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81
Articolo 2Articolo 5
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2 luglio 2007
Art. 4. Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di
funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali 1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all' articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all' articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , non si applica per l'anno 2007.
2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 .
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:
a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell' articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ; b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).
Entrata in vigore il 2 luglio 2007
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