Articolo 11 - Accordo della Legge 7 gennaio 2008, n. 5
Articolo 10Articolo 12
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31 gennaio 2008
ARTICOLO 11
Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2008
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