Articolo 13 - Accordo della Legge 7 gennaio 2008, n. 5
Articolo 12Articolo 14
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31 gennaio 2008
ARTICOLO 13
Quadro applicativo

Le disposizioni del presente Accordo dovranno, dalla data della sua entrata in vigore, essere applicate anche agli investimenti legalmente esistenti in detta data, ma non verranno applicate per le controversie su investimenti che siano sorte prima della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2008
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