Articolo 6 - Accordo della Legge 7 gennaio 2008, n. 5
Articolo 5Articolo 7
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31 gennaio 2008
ARTICOLO 6
Libero trasferimento di capitale, utili e redditi

1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente dovranno trasferire all'estero, senza indebito ritardo, ed in qualsiasi valuta liberamente Convertibile, quanto segue:
a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
e) la remunerazione e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nell'ammontare e nelle modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore.
Senza limitare lo scopo dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo I del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia piu' favorevole.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2008
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