Articolo 10 - Accordo della Legge 7 gennaio 2008, n. 5
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31 gennaio 2008
ARTICOLO 10
Soluzione delle controversie fra le Parti contraenti

Ogni controversia che possa sorgere fra le Parti Contraenti riguardo l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, dovra' essere risolta, nell'ambito del possibile, in forma amichevole attraverso i canali diplomatici.
Nel caso che la controversia non possa essere risolta entro sei mesi a partire dalla data nella quale una delle Parti Contraenti 10 notifichi, in forma scritta, all'altra Parte Contraente, la controversia dovra', a richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con le disposizioni del presente Articolo.
Il Tribunale Arbitrale sara' costituito come segue: entro due mesi dal momento in cui la richiesta di arbitrato sia avanzata, ognuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale.
I due membri selezioneranno quindi un cittadino di uno Stato Terzo che fungera' da Presidente. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data nella quale sono stati nominati gli altri due membri.
Se, nel periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza d'altre intese, potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sara' investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sara' invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianita' in grado che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
Il Tribunale Arbitrale deliberera' con voto di maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. Le spese relative al Presidente ed ogni altra spesa saranno equamente divise tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2008
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