ARTICOLO 4
Indennizzo per danni o perdite
Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato offrira' un trattamento adeguato, relativo alla restituzione , all'indennizzo od ad altra forma compensativa non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente riconosce ai propri investitori o ad investitori di qualsiasi Stato terzo. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo
Indennizzo per danni o perdite
Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato offrira' un trattamento adeguato, relativo alla restituzione , all'indennizzo od ad altra forma compensativa non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente riconosce ai propri investitori o ad investitori di qualsiasi Stato terzo. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo