Articolo 4 - Accordo della Legge 7 gennaio 2008, n. 5
Articolo 3Articolo 5
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31 gennaio 2008
ARTICOLO 4
Indennizzo per danni o perdite

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato offrira' un trattamento adeguato, relativo alla restituzione , all'indennizzo od ad altra forma compensativa non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente riconosce ai propri investitori o ad investitori di qualsiasi Stato terzo. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo
Entrata in vigore il 31 gennaio 2008
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