Articolo 5 - Accordo della Legge 7 gennaio 2008, n. 5
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31 gennaio 2008
ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o esproprio

Gli investimenti e i beni relativi alle attivita' connesse al presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale, da provvedimenti legislativi, regolamenti o ordini emanati da tribunali competenti.
Gli investimenti e le attivita' connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, defure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le societa' ed i' loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalita' pubbliche o per interesse nazionale e dietro il pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennita', e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformita' a tutte le disposizioni e procedure legali.
L'equo indennizzo sara' stabilito in base ai valori effettivi dei mercati internazionali immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica.
In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la nazionalizzazione o la procedura d'esproprio, l'indennizzo sara' calcolato in base agli stessi parametri di riferimento e tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.
Il tasso di cambio per ognuno di tali indennizzi sara' quello in vigore alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sia stato annunciato o reso pubblico.
Senza restringere gli scopi del paragrafo precedente, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio, o simile, sia un'impresa a capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sara' nella valuta dell'investimento non minore di quella del valore di partenza, incrementata degli aumenti di capitale e rivalutazione del capitale, profitti non distribuiti e fondi di riserva, e diminuita del valore delle riduzioni di capitale e perdite.
L'indennizzo sara' considerato valido se sara' stato corrisposto nella stessa valuta utilizzata per l'investimento da parte dell'investitore straniero, sempre che detta valuta sia o rimanga convertibile, o, altrimenti, in ogni altra valuta accettata dall'investitore stesso. L'indennizzo sara' comprensivo degli interessi calcolati sulla base semestrale dei Parametri Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio alla data del pagamento.
L'indennizzo verra' considerato effettuato in tempo se corrisposto senza ritardo indebito. In ogni caso, entro due mesi.
Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avra' diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto, e in tal caso, se l'esproprio e ogni eventuale indennita', siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.
In assenza di un accordo tra l'investitore e l'autorita' responsabile, l'ammontare dell'indennizzo verra' stabilito in conformita' alle procedure per la soluzione delle controversie, secondo l'articolo 9 del presente Accordo.
L'indennizzo sara' liberamente convertibile.
Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, si applicheranno anche ai profitti maturati dall'investimento e, nel caso di liquidazione, al ricavato della stessa.
Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene relativo non sia stato totalmente o parzialmente utilizzato per detto fine, il proprietario o i suoi delegati avranno diritto a riottenerlo al prezzo di mercato.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2008
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