Applicazione di altre disposizioni
Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Pani Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli.
Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione d'investimento o altro accordo, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.
Nel caso in cui la Parte Contraente ospite non abbia applicato detto trattamento, conformemente con quanto sopra esposto, e l'investitore ne riceva di conseguenza un danno, gli investitori avranno diritto ad un adeguato indennizzo per detto danno che dovra' essere pagato senza ritardo indebito ed in valuta liberamente convertibile.
3. Successivamente alla data in cui l'investimento sia stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regoli direttamente o indirettamente l'investimento, non verra' applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati in conformita' al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.