Articolo 6 - Accordo della Legge 1 agosto 2014, n. 113
Articolo 5Articolo 7
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14 agosto 2014
Articolo 6

Le due Parti concordano che, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali, la collaborazione per la lotta al terrorismo si effettuera' attraverso:
a) lo scambio rapido di informazioni dettagliate concernenti le tecniche, i modus operandi, le attivita' criminali e le strutture comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonche' i singoli soggetti sospettati di appartenervi;
b) lo scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalita' di reimpiego dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite in tali circuiti finanziari;
c) lo scambio di esperienze, anche attraverso la programmazione nei due Paesi di seminari corsi di addestramento comuni.
Entrata in vigore il 14 agosto 2014
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