Articolo 6
Le due Parti concordano che, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali, la collaborazione per la lotta al terrorismo si effettuera' attraverso:
a) lo scambio rapido di informazioni dettagliate concernenti le tecniche, i modus operandi, le attivita' criminali e le strutture comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonche' i singoli soggetti sospettati di appartenervi;
b) lo scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalita' di reimpiego dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite in tali circuiti finanziari;
c) lo scambio di esperienze, anche attraverso la programmazione nei due Paesi di seminari corsi di addestramento comuni.
Le due Parti concordano che, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali, la collaborazione per la lotta al terrorismo si effettuera' attraverso:
a) lo scambio rapido di informazioni dettagliate concernenti le tecniche, i modus operandi, le attivita' criminali e le strutture comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonche' i singoli soggetti sospettati di appartenervi;
b) lo scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalita' di reimpiego dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite in tali circuiti finanziari;
c) lo scambio di esperienze, anche attraverso la programmazione nei due Paesi di seminari corsi di addestramento comuni.