Art. 19. Abrogazioni 1. Sono abrogate la legge 23 marzo 1958, n. 327 , la legge 2 febbraio 1973, n. 7 , e la legge 1° ottobre 1985, n. 539 , e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Nota all' art. 19:
- Per la legge 23 marzo 1958, n. 327, 2 febbraio 1973, n. 7 e 1° ottobre 1985, n. 539 , vedi note alle premesse.
Nota all' art. 19:
- Per la legge 23 marzo 1958, n. 327, 2 febbraio 1973, n. 7 e 1° ottobre 1985, n. 539 , vedi note alle premesse.