Art. 7.
D i v i e t i
1. Sono vietati l'imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati ai sensi dell' articolo 1, comma 56, della legge del 23 agosto 2004, n. 239 .
2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di depositi di GPL in bombole, non sono autorizzati alla distribuzione e alla vendita di GPL in serbatoi installati presso i consumatori finali.
Nota all' art. 7 :
- Per l' art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239 , vedi note all'art. 2.
D i v i e t i
1. Sono vietati l'imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati ai sensi dell' articolo 1, comma 56, della legge del 23 agosto 2004, n. 239 .
2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di depositi di GPL in bombole, non sono autorizzati alla distribuzione e alla vendita di GPL in serbatoi installati presso i consumatori finali.
Nota all' art. 7 :
- Per l' art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239 , vedi note all'art. 2.