Art. 18. Sanzioni 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14 e 15 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi.
6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione, secondo quanto stabilito dall' articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo si applica anche al comodatario o al locatario che abbia autorizzato il riempimento. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
9. L'azienda distributrice di GPL che non stipula la polizza di assicurazione di cui all'articolo 16 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.
10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto previsto all'articolo 10, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.
11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
12. ((Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 7)) si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito.
13. Le sanzioni indicate nel presente articolo sono irrogate dal prefetto competente per territorio in cui e' stata commessa la violazione.
14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene comunicata all'autorita' competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste.
(( 14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non puo' esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni periferiche competenti adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attivita' ))
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi.
6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione, secondo quanto stabilito dall' articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo si applica anche al comodatario o al locatario che abbia autorizzato il riempimento. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
9. L'azienda distributrice di GPL che non stipula la polizza di assicurazione di cui all'articolo 16 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.
10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto previsto all'articolo 10, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.
11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
12. ((Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 7)) si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito.
13. Le sanzioni indicate nel presente articolo sono irrogate dal prefetto competente per territorio in cui e' stata commessa la violazione.
14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene comunicata all'autorita' competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste.
(( 14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non puo' esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni periferiche competenti adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attivita' ))