Articolo 8 del Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
Articolo 7
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Art. 8. Disposizioni finali 1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili.
(( 1-bis. La facolta' prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 e' esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facolta' e' esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, del presente decreto dall'assuntore del concordato.
Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario e' costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se e' scaduto il termine previsto dall' articolo 79 del codice di procedura penale . ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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