Articolo 6 del Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
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Art. 6. Azioni revocatorie 1. Il commissario straordinario puo' proporre le azioni revocatorie previste dagli articoli 49 e 91 del decreto legislativo n. 270 anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' si traducano in un vantaggio per i creditori. ((Non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, in attuazione della finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.)) 1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis).
1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento.
Entrata in vigore il 6 marzo 2015
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