Articolo 12 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166
Articolo 11Articolo 13
Versione
25 maggio 2006
Art. 12. Svolgimento delle prove orali 1. La commissione del concorso per notaio, prima dell'inizio delle prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove.
2. L'esame orale e' pubblico.
3. Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario interroga i candidati, restando ferma la facolta' di ogni membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia.
4. La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale e' richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie.
5. La mancata approvazione e' motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione.
6. Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale.
Entrata in vigore il 25 maggio 2006
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