Art. 13. Modifiche alla legge 6 agosto 1926, n. 1365 1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, terzo comma, come modificato dall' articolo 1, comma 2, della legge 26 luglio 1995, n. 328 , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;»;
b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. I vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l'adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo concorso, conseguono la nomina a notaio in base alla scelta che sara' esercitata nell'ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento.».
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge 6 agosto 1926, n. 1365 , vedi note all'art. 5.
a) all'articolo 1, terzo comma, come modificato dall' articolo 1, comma 2, della legge 26 luglio 1995, n. 328 , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;»;
b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. I vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l'adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo concorso, conseguono la nomina a notaio in base alla scelta che sara' esercitata nell'ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento.».
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge 6 agosto 1926, n. 1365 , vedi note all'art. 5.