Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 aprile 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 giugno 1994 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Fino al 31 dicembre 1983, sono soggette all'aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall' articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 , nonche' alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa, le cessioni che comportano il trasferimento della proprieta' di fabbricati o porzioni di fabbricato, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili. Per le cessioni che comportano il trasferimento della proprieta' di immobili destinati ad uso di abitazione le agevolazioni si applicano a condizione che gli acquirenti siano persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione, ovvero cooperative aventi i requisiti indicati all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione. Per le cessioni che comportano nei confronti di qualsiasi soggetto il trasferimento della proprieta' di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, le agevolazioni si applicano a condizione che gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra.
Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983, sono soggetti all'imposta di registro nella misura ridotta del due per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti della proprieta' di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al comma precedente posti in essere nei termini e alle condizioni ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nello stesso comma qualora venga trasferita la proprieta' di immobili destinati ad abitazione, nonche' nei confronti di qualsiasi soggetto nel caso di trasferimento della proprieta' di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione sempreche' gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra.
La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.
Qualora gli enti e le imprese indicati nei precedenti commi intendano trasferire alle condizioni, nei termini e con i benefici ivi indicati, immobili locati devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che puo' esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora l'acquirente di uno degli immobili di civile abitazione, che risulti occupato per effetto di contratto di locazione, oggetto delle cessioni e dei trasferimenti previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo e nell'articolo 2, receda dal contratto stesso, al locatario e' concesso in locazione prioritariamente, da parte dei soggetti gia' proprietari dell'alloggio ceduto, un altro alloggio, realizzato mediante il reinvestimento effettuato a norma dell'articolo 2, nello stesso comune dove e' sito l'immobile oggetto del contratto per il quale e' stato esercitato il diritto di recesso o in un comune confinante.
Qualora gli immobili acquistati ai sensi dei precedenti commi vengano successivamente ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dal loro acquisto, il competente ufficio del registro presso cui e' stato registrato l'atto di trasferimento che ha usufruito delle agevolazioni deve recuperare nei confronti del soggetto che ha rivenduto l'immobile una penalita' pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata nel caso che il primo trasferimento sia stato assoggettato a tale tributo con l'aliquota ridotta del due per cento, ovvero le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali nel caso che per il trasferimento precedente tali imposte siano state applicate in misura ridotta. Si applicano altresi' gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni.
Le disposizioni agevolative previste dai precedenti commi primo e secondo si applicano altresi' ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all' articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, effettuati da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione nei confronti di persone fisiche a condizione che l'acquisto avvenga entro il 31 dicembre 1983 e che nell'atto di trasferimento il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attivita' prevalente, di adibirla a propria abitazione e di non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma; in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonche' una soprattassa nella misura del trenta per cento delle imposte stesse. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma del presente articolo.
L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini previsti dai commi primo e secondo del presente articolo deve essere accantonato e reinvestito nei modi indicati nelle lettere d) ed e) del secondo comma del successivo articolo 2. - Art. 2.
Ferma restando la facolta' di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, le plusvalenze di cui allo stesso articolo 54 realizzate mediante cessione che comporti il trasferimento della proprieta' di fabbricati o porzioni di fabbricato.
L'agevolazione e' concessa alle seguenti condizioni:
a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1983;
b) la cessione deve avere per oggetto immobili posseduti dal cedente al 31 dicembre 1981 che alla stessa data non costituiscano beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
c) la cessione deve essere effettuata nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione;
d) relativamente al periodo di imposta in cui sono state realizzate le plusvalenze debbono essere accantonate in apposito fondo del passivo o, per le imprese minori, separatamente annotate ai sensi del sesto comma del precitato articolo 54, con riferimento alla presente legge;
e) le plusvalenze debbono essere reinvestite, entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in immobili di civile abitazione di nuova costruzione non di lusso secondo i criteri di cui all' articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A 1, A 7, A 8, A 9, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 o in quelli confinanti, o distanti non oltre venti chilometri dal confine del comune capoluogo, nonche' nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalita' previste dall' articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , destinati alla locazione alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392 , con vincolo, anche per gli aventi causa, di tale destinazione per dieci anni a partire da quello in cui il reinvestimento viene effettuato. Il vincolo e' assunto con sottoscrizione di atto unilaterale di obbligo, depositato presso il comune e trascritto nei registri delle conservatorie dei registri immobiliari.
Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati ultimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Il reinvestimento da effettuarsi a norma dei commi precedenti deve avere ad oggetto le plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate nel primo comma.
Il reinvestimento non puo' comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell'intero corrispettivo delle cessioni.
L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini indicati nell'articolo 1, nonche' quello delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate nel presente articolo, e non accantonate o non annotate ovvero accantonate o annotate, che non risultano reinvestite ai sensi della precedente lettera e), concorrono alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui si verifica la inosservanza con applicazione della pena pecuniaria nella misura del 75 per cento della intera somma che avrebbe dovuto essere reinvestita.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle plusvalenze di cui all' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, realizzate da enti non commerciali. Per tali plusvalenze le annotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere effettuate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze stesse sono state realizzate, con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze. - Art. 3.
Gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai sensi del precedente articolo 1 sono esenti dall'imposta di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, qualora il trasferimento avvenga in favore del locatario che detenga l'immobile da data antecedente al 31 dicembre 1981 in virtu' di contratto di locazione risultante da atto di data certa o da atto o certificato rilasciato da pubbliche amministrazioni. L'imposta e' ridotta del 25 per cento se gli immobili sono trasferiti dagli enti e dalle imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 a soggetti diversi dal locatario.
Sono esenti dall'imposta di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, gli incrementi di valore conseguenti alla alienazione a titolo oneroso, effettuata dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1983, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di, lusso secondo i criteri di cui all' articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A 1, A 7, A 8 e A 9, trasferiti da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, a condizione che l'alienante dichiari nell'atto che il corrispettivo e' destinato interamente all'acquisto, da effettuare entro un anno dalla data del trasferimento e comunque entro il 31 dicembre 1983, di altro fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione. Il soggetto interessato deve produrre, entro sessanta giorni dalla data dell'acquisto, all'ufficio che ha proceduto alla registrazione dell'atto, copia del contratto di acquisto.
L'ufficio accerta l'avvenuto verificarsi della condizione e, in difetto, procede al recupero dell'imposta dovuta ed applica la sopratassa nella misura del trenta per cento della stessa imposta. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1.