Articolo 1 bis del Decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260
Articolo 1
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16 novembre 2006
Art. 1-bis. (( 1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 , e successive modificazioni, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle missioni internazionali e al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', entro il limite di spesa di 282.740 euro per l'anno 2006, il Ministro della difesa puo' autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza soluzione di continuita', a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito l'ulteriore ferma annuale di cui alla lettera a) del citato articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001 , e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro per l'anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui all' articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , nei limiti di spesa autorizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Entrata in vigore il 16 novembre 2006
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