Art. 10. Valutazione degli alunni con difficolta' specifica di apprendimento (DSA) 1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attivita' didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu' idonei. ((1)) 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche' l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 , convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera b)) che a partire dal 1° settembre 2018 cessa di avere efficacia la disposizione contenuta nel comma 2 del presente articolo.
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche' l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 , convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera b)) che a partire dal 1° settembre 2018 cessa di avere efficacia la disposizione contenuta nel comma 2 del presente articolo.