Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
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20 agosto 2009
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31 maggio 2017
Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione 1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall' articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 , come integrato dall' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 .
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell' articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 , e successive modificazioni, e' disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validita' dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneita' di cui all' articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004 , e successive modificazioni, e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L'ammissione dei candidati privatisti e' disciplinata dall' articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004 , e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all' articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 , e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e' espresso secondo le modalita' previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneita' di cui al comma 2. Il voto finale e' costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneita' arrotondata all'unita' superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi puo' essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimita'.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell' articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera a)) che, con effetto a partire dal 1° settembre 2017, il presente articolo cessa di avere efficacia.
Entrata in vigore il 31 maggio 2017
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